GESTIRE LA VASCA QUANDO L’ASSISTENTE BAGNANTI E’ UNO SOLO

di Alex Stecchezzini e  Denis De Benedetto Istruttrice di Nuoto Assistente Bagnante e Laureanda in Filosofia

 

Fascicolo per l’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi residui e sulle misure di tutela applicate

——  Prima Parte  ——

La figura dell’AB prevede una formazione di base rilasciata da enti di grande rilevanza sul territorio Italiano: questi rilasciano diverse certificazioni per il salvamento, una sola delle quali viene in ogni caso riconosciuta dai decreti legislativi, i quali risultano, come di consuetudine, indecifrabili e imprecisi, a scapito della corrispettiva figura professionale.

L’assistente bagnanti avrebbe dei compiti ben precisi, ad esempio rendere sicuro l’ambiente di lavoro e impedire che il sistema collassi, tutelando gli altri e se stesso: i problemi iniziano proprio con il mancato riconoscimento di tale figura, la quale, regolamentata con contratti di lavoro sportivi o simili, viene riconosciuta spesso, anzi troppo spesso, sotto altre voci (non assistente bagnanti), il che rende estremamente difficile inquadrarla entro un preciso range di doveri e diritti.

E’ doverosa una specificazione riguardante la natura di questa figura in impianti natatori gestiti da associazioni o società sportive dilettantistiche, le quali, in base al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi), in materia di “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” (art. 61), hanno la possibilità, solo per “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali”, di stipulare contratti di lavoro agevolati.

La normativa fiscale per i compensi maturati nell’ambito dei rapporti e/o delle attività di cui sopra prevede inoltre una specificazione dettata dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 e aggiornato con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 44) all’art. 67, comma 1, lettere l) e m) e all’art. 69, comma 2, nel caso suscitano le seguenti condizioni:

1)il compenso/rimborso spese forfettario è riferibile all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

2)l’erogante è un soggetto riconosciuto a fini sportivi dilettantistici;

3)il compenso non viene percepito in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente o all’esercizio di arti e professioni.

Sempre in ambito di riconoscimento professionale risulta opportuno ricordare che il CCNL prevede due livelli di inquadramento per la figura di AB: 4° livello, Assistente Bagnante e 6° livello, Addetto ai servizi per i bagnanti.

In questo desolante panorama, una fioca luce di speranza si intravede nel D.lgs 9 aprile 2008, n.81, in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (ex 626): al suo interno compaiono infatti accorgimenti cui, nonostante il mancato riconoscimento della figura dell’AB, i responsabili, preposti, titolari e quant’altro dovranno attenersi. Allegati all’estratto del D.lgs che troverete poco sotto inserirò alcuni esempi che voi, per primi, riconoscerete come parte integrante delle vostre giornate lavorative; il passo successivo sarà necessariamente metterne al corrente i vostri superiori.

Il metodo migliore? Un testo scritto in modo cordiale e ufficioso, che evidenzi rischi e difficoltà e che, oltre a sottolineare ciò che non funziona, sottolinei anche il rischio di incidenti e di relative sanzioni che loro si troverebbero a dover fronteggiare. Sarebbe poi edificante inserire alla fine la vostra idea di come si potrebbe migliorare la situazione. Uno slogan che dovrebbe sempre fare da guida: meglio risolvere un problema oggi, che cento domani.

Inutile dire che noi non possiamo comunque sottrarci dallo svolgere la mansione per cui siamo pagati e l’unico mezzo per farlo bene e in totale indipendenza sono corsi e brevetti, da pagare di tasca propria,che costeranno certamente meno di un avvocato e che vi aiuteranno a lavorare in serenità aspettando che certe migliorie siano imposte dall’alto.

GESTIRE LA VASCA QUANDO L’ASSISTENTE BAGNANTI E’ UNO SOLO

di Alex Stecchezzini e 

Denis De Benedetto Istruttrice di Nuoto Assistente Bagnante e Laureanda in Filosofia

——  Seconda Parte  ——

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Estratti del D.lgs 9 aprile 2008, n.81 

Chi è il datore di lavoro?

“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, ovvero dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Che cos’è il servizio Prevenzione e Protezione?

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Link Correlati: https://www.alexstecchezzini.it/effetti-del-cloro-sulla-salute/

https://www.alexstecchezzini.it/cloramine-nelle-piscine-rischio-per-gli-assistenti-bagnanti/

Che cos’è un’emergenza?

“Qualsiasi situazione anomala che non consenta di continuare il lavoro in condizioni normali”.

Link Correlati: http://www.lifeguarditalia.net/annegamento-silenzioso-i-10-segnali/

Principali obblighi dei lavoratori in materia di Sicurezza e Salute

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Esempi di rischi per l’AB sono le clorammine e le patologie da lavoro, come la mobilitazione dei carichi o il ripetersi di un gesto per troppe ore lavorative.

I lavoratori, in particolare, devono:

“a)  contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b)  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c)  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d)  utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e)  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza;

f)  non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di  controllo;
g)  non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h)  partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i)  sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal  medico competente”.

Alcune puntualizzazioni:

e) segnalare è molto importante e sicuramente fondamentale per non incappare in incidenti di vario genere;

f) la formazione è la cosa più importante. Molti centri hanno, al loro interno, vari responsabili che vengono formati o delegati a svolgere corsi di formazione utilissimi. Il problema è che in una realtà di 40 Assistente Bagnanti ad esempio, solo 3 persone saranno formate, e per di più con corsi base svolti da enti che vivono per emettere diplomi fittizi, guadagnati con solo 4 ore di formazione, che fruttano estremamente poco, fornendo una preparazione estremamente superficiale.Tutti gli AB devono essere formati, e non solo le 3 persone di cui sopra, in quanto queste non si troveranno sempre in piscina e potrebbero essere assenti proprio nel momento del bisogno; sarebbe inoltre necessario approfondire di più gli argomenti, preoccupandosi della sicurezza e non del guadagno.

Sottolineo questo perché ho partecipato alla formazione di 3 enti che emettono questo tipo di “brevetto”.

Inoltre:

  • • la formazione “etica alla vasca” sul come un AB si deve comportare non è né scritta, né quanto meno regolamentata;
  • • la formazione BLS/D viene svolta da personale “laico” con la firma del primo medico disponibile e svolta con linee guida non aggiornate, senza considerare che si pensa sempre e solo all’adulto medio, senza considerare differenziazioni derivanti da età, patologie e deformazioni fisiologiche;
  • • spesso non viene nemmeno rilasciato un certificato originale (emesso invece dall’Irc Community e dalla American Heart).

Peri più scettici in materia di BLS/D: “Nel caso dell’Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es: fratture costali) rispetto a reale pericolo della progressione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto di aver fratturato le coste da reato a non reato (art. 54 Codice Penale).

Estratto dal D.L. 4 settembre 1989, n. 206, in materia di “Norme di sicurezza per la costruzione e la gestione di impianti sportivi”

“L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti. Per vasche con specchi d’acqua fino a 100 metri quadrati di superficie è necessaria la presenza, a bordo vasca di almeno un assistente bagnanti”.

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Le manovre “salva-vita” BLS e BLS/D vengono insegnate per essere svolte da due operatori che collaborano… ma se in piscina siamo soli? Si presentano diversi problemi:

– chi chiama i soccorsi se sono in acqua a recuperare il pericolante?

– chi mi aiuta se il pericolante è 100 kg?

– chi ventila mentre massaggio?

– chi mi aiuta a gestire un possibile trauma?

– chi mi aiuta a disostruirlo da un possibile corpo estraneo?

chi mi….?

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

La valutazione del rischio eseguita in relazione ad ogni fattore di rischio conduce ad individuare le misure di tutela per la riduzione dei rischi residui (quelli che non hanno potuto essere eliminati con l’adozione di misure tecniche, organizzative o procedurali), misure quali, ad esempio, informazione, formazione, addestramento dei lavoratori, disposizioni aziendali e raggiunta consapevolezza di dover utilizzare determinati dispositivi di protezione individuale.

Le aziende che sviluppano i Piani di sicurezza (DVUR), niente più che fogli di carta, prendono in considerazione i dispositivi di protezione individuale solo per chi lavora a diretto contatto con elementi chimici oppure in ambienti chiusi come la “sala macchine”.

Vorrei sottolineare che i dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere presi in considerazione anche per la gestione del piano vasca, e non solo per quella della sala macchine. Questi devono essere acquistati, pagati e mantenuti dal datore di lavoro, ecco qualche esempio:

– crema solare;

– sistemi di galleggiamento e recupero conformi alle normative RINA, sia per il mare che per le piscine;

– occhiali da sole protettivi;

– dispositivi acustici di allerta;

– integratori;

– sedie ergonomiche e sopraelevate;

– ombrelloni anti raggi UV.

Link Correlati: https://www.alexstecchezzini.it/disidratazione/

Dotazione standard di sicurezza

  • Due salvagenti omologati con relativa sagoma (strano  che ne siano richiesti due quando molte volte c’è solo un AB;
  • Asta di salvataggio lunga almeno oltre la metà del lato contro della vasca, così da non dover scendere in acqua per ogni piccola necessità;
  • Cassetta/kit di primo soccorso;
  • Fischietto (1 fischio per richiamare l’attenzione, 2 fischi nel caso di persona in difficoltà, 3 fischi per indicare di non intralciare perché si procede a soccorrere qualcuno).

Ma se l’AB è uno solo, chi chiama i soccorsi e chi vigila la vasca nel caso questo sia impegnato in un salvataggio?!

Kit di primo soccorso

Questo deve essere controllato ogni giorno e ripristinato ogni qualvolta si utilizza anche un solo cerotto.

Ricordiamo gli strumenti richiesti dal Consiglio dei Ministri, facendo riferimento alla seduta del 16 Gennaio 2003, Conferenza delle regioni:

– Pallone Ambu: il consiglio che vi posso dare è che sia in latex free e abbia la possibilità di ventilare sia il paziente adulto che quello pediatrico;

– Apribocca: molto importante perché i pazienti colpiti da danno ipossico possono decerebrare o decorticare e lo strumento ne garantisce la pervietà delle vie aeree;

– Coperta termica: utilizzata per la stabilizzazione termica dei pazienti,mantiene il calore in caso di ipotermia e riflette in caso di colpi di calore;

– Tiralingua: serve per garantire la pervietà delle vie aeree,  soprattutto a pazienti pediatrici, dato che la fisiologia non è la stessa di un adulto;

– Sfigmomanometro: ritengo che quelli elettrici per l’utilizzo che se ne fa siano più che adeguati;

– Laccio emostatico: può essere utilizzato come ultima chance  per la gestione delle emorragie. Ricordatevi di metterlo con delle garze spesse e di segnare l’ora di fissaggio;

– Bombola d’ossigeno: l’ossigeno è considerato un farmaco, dunque prima di somministrarlo bisogna assicurarsi di non peggiorare eventuali patologie presenti nel paziente che non lo richiedono;

– Lettino: come quello da ambulatorio;

– Barella “a cucchiaio”: non in metallo, ma solo quelle in materiale plastico giallo per l’isolamento termico, conformi alle normative.