di Davide Maurizzi

Elementi principali che compongono la relazione

1 – L’AUTISTA
Guidare un mezzo di emergenza, nello specifico un’ambulanza, non è semplice e comporta anche una grande responsabilità.
Per guidare un’ambulanza, infatti, non è sufficiente il solo possesso della patente di guida B (per i mezzi della croce rossa italiana occorre una patente speciale) e aver compiuto 21 anni (Art. 117 del Codice della strada); occorrono anche caratteristiche quali la prontezza di riflessi, un buon colpo d’occhio, la capacità di intuire il comportamento degli altri utenti della strada, la prudenza, una sufficiente esperienza e conoscenza tecnica, una buona dose di freddezza.
La differenza tra l’autista di un normale furgone e quello di un’autoambulanza è che, mentre il primo trasporta cose, il secondo deve trasportare persone in condizioni particolari, spesso traumatizzate o comunque con patologie che possono risentire anche gravemente di una guida sbagliata, nervosa, poco fluida e quindi potenzialmente pericolosa per sé, per l’ equipaggio e, non ultimo, per il paziente trasportato.

2 – L’AMBULANZA
Il Ministero dei Trasporti ha regolamentato, col Decreto N.° 553 del 17 dicembre 1987, e il successivo UNI EN 1789, i requisiti che devono presentare le autoambu-lanze al momento del collaudo e delle successive revisioni.
Ogni ambulanza nasce comunque come un comune furgone , adibito prevalen-temente al trasporto di cose; il furgone viene successivamente trasformato in un mezzo speciale adibito al trasporto di pazienti, ma sempre furgone rimane, voluminoso e pesante (con l’allestimento si sfiora il massimo carico consentito, ovvero i 35 quintali); inoltre le nuove motorizzazioni sono veloci e potenti anche nell’accelerazione, i mezzi in poco tempo raggiungono velocità elevate, sono anche poco rumorosi, pertanto la percezione dell’alta velocità viene in parte alterata, anche per la seduta alta.
In realtà questi mezzi estremamente pesanti, lanciati a velocità elevate, raggiungono una massa inerziale notevole che, in caso di incidente, può diventare devastante, sia per gli occupanti del mezzo, sia per eventuali altri mezzi coinvolti.
Per questa tipologia di mezzi, inoltre, lo spazio di frenata è decisamente lungo; questo particolare deve essere ricordato soprattutto quando si superano i limiti di velocità ne centri urbani, (limite 50/30 km/h) dove il rischio aumenta.

Maggiore attenzione deve essere posta dall’autista nel momento in cui trasporta un paziente traumatizzato, in quanto accelerazioni e frenate brusche possono avere serie ripercussioni negative sia per il paziente, sia per la stessa equipe.
In alcune realtà (118 di Pistoia) è stato protocollato il rientro di pazienti traumatiz-zati alla velocità di 40 Km/h.

(a mio modesto parere non bisogna protocollare la velocità, ma dare il segnale di prudenza e diligenza, in quanto i 40 km/h possono essere troppi o troppo pochi, in virtù dello stato dei luoghi, dell’orario e delle condizioni meteo: il segnale viene dato attraverso un atteggiamento mentale di guida che deve mutare in virtù di appositi corsi teorico-pratici di guida e sulla legislazione vigente come il Codice della Strada con il “rispetto delle regole di generica prudenza”.

Sotto, un disegno aiuta in modo semplice ad intuire cosa accade quando avviene uno scontro a tre velocità diverse, paragonando le conseguenze a quelle di una analoga caduta dall’alto.

davide

In conclusione un buon autista di ambulanza deve tener conto di tutti questi fattori, e non banalizzare la sua professione semplicemente pensando” guido quindi sono”.

In altre parole l’uomo ha paura della velocità verticale e molto meno di quella orrizzontale

La normativa UNI EN 1789 stabilisce anche che “tutte le persone o cose (es. attrezzatore mediche o presidi sanitari) trasportati in ambulanza devono essere trattenuti in modo che non diventino proiettili se sottoposti a forze di 10 G che possono operare in ogni direzione.”

Le attrezzature sanitarie devono essere certificate secondo la normativa UNI EN 1865, certificazione che deve essere fornita dalla ditta produttrice, e devono essere marcate CE.

(Tenere conto che le normative europee sono state recepite dallo Stato Italiano nel 1997, ma le ditte che costruiscono i mezzi, spesso, non valutano elementi quale la distribuzione dei carichi e l’ancoraggio dei materiali, a fronte di fornire al cliente un mezzo che economicamente sia più conveniente)
Secondo il decreto legislativo del 9 aprile 2008 N.81, art. 73, “il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature di lavoro [ivi comprese le ambulanze e tutto il materiale in esse contenuto] messe a disposizione dei lavoratori, siano fornite di ogni necessaria informazione [es. manuali di istruzioni] e che i lavoratori ricevano un addestramento adeguato e specifico, tale da consentire un uso corretto e sicuro di tali attrezzature”, e questo a tutela sia dell’operatore sanitario o autista, sia dei pazienti . Inoltre, come da decreto 626/94 e art. 5 comma 1 L.81/2008, “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

 

Una volta analizzati i tre elementi (autista, ambulanza e i relativi presidi), occorre riflettere su cosa ci tutela, cosa abbassa la percentuale di rischio e ci permette di lavorare in sicurezza e di non andare incontro a problematiche dovute al trasporto in ambulanza, sia in emergenza che in marcia normale.
Questi elementi fondamentalmente sono: il codice della strada, la buona conoscenza dell’ambulanza, delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti della stessa e l ’uso corretto di tutti i presidi adibiti al trasporto del paziente (per uso corretto si intende anche l’uso dei sistemi di ritenuta che devono mettere in sicurezza il paziente in qualsiasi condizioni di marcia, nella fattispecie cinture a 4 punti e cinture poste sul bacino e sulle gambe. Inoltre eventuale asse Spinale o la barella A-traumatica deve essere stabilmente vincolata alla barella) .

Quando l’ambulanza marcia NON in emergenza, a tutti gli effetti deve sottostare a tutti gli obblighi di un veicolo comune, salvo poter circolare in aree a traffico limitato o corsie preferenziali; quindi l’autista di ambulanza dovrà attenersi al codice della strada al pari di qualsiasi guidatore di un veicolo normale.

Il codice della strada, all’articolo172, obbliga tutti, autista e passeggeri (o, nel caso dell’ambulanza, autista, operatori sanitari e paziente) ad indossare le cinture.
La responsabilità del mancato uso delle cinture è sempre dell’autista, la responsabilità dei trasportati in ambulanza (siano essi colleghi o pazienti) è sempre dell’autista.

Nel caso di un urto frontale fra due veicoli anche solo a 50 km/h, senza cintura di sicurezza, un corpo impatterebbe contro il volante o il cruscotto con una decelerazione che può arrivare fino a 100 volte l’accelerazione di gravità: è come se il peso del corpo si moltiplicasse per 100!
Ecco perche è obbligatorio indossare le cinture di sicurezza e farle indossare a tutti i trasportati.

Tenere conto, ad esempio che se un paziente non è stabilmente vincolato con le cnture a 4 punti la sua massa viene scagliata contro la paratia che divide il vano sanitario dall’abitacolo di guida e questo causerebbe danni facilmente immaginabili al conducente

Una particolare attenzione deve essere posta al trasporto di pazienti in età pediatrica, in quanto troppo spesso si permette che il bambino venga trasportato in braccio al parente (anche se in ambulanza è presente il presidio dedicato “pedi-mate”), e le ragioni possono essere molteplici: per cattive abitudini, perché altrimenti il bambino piange, o perché il medico lo impone, pretendendo di assumersi una responsabilità non sua.

Le braccia di un adulto attorno a un bambino ispirano erroneamente un senso di sicurezza, ma in auto, e a maggior ragione in ambulanza, è vero il contrario: in caso di collisione a soli 50 km/h, infatti, il corpo di un bambino  del peso di 10 kg acquista un peso pari a 200 Kgnessun adulto avrà mai sufficiente forza per trattenerlo; il bambino sarà invece schiacciato anche dal peso dell’adulto proiettato in avanti; quindi, a parte la responsabilità civile e penale dell’autista, si aggiunge anche quella morale.

Su questo passaggio, si segnala il fatto che molti mezzi non hanno in dotazione il Pedimate e si sottolinea che tale presidio va utilizzato in pazienti pediatrici non traumatizzati dai 4,5 ai 18 kg di peso. Al di sotto di tale soglia il bambino deve essere vincolato in modo diverso e NON in spalla alla mamma. In caso di paziente pediatrico vittima di trauma è necessario utilizzare il presidio di pertinenza, quale Pediatric-Sleev a seconda del peso del paziente)

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con decisione n. 30065, ha fatto chiarezza sul tema, affermando che il conducente di un veicolo non solo ha l’obbligo di invitare i passeggeri a bordo ad allacciare le cinture di sicurezza, ma deve pure accertarsi che lo facciano in concreto. …
La conseguenza dell’inosservanza di tali comportamenti è che, in caso di incidente, l’autista rischia una condanna per lesioni colpose … e solo l’autista…

Sono esentati all’obbligo i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza.

Altro aspetto interessante è il comma 2 dell’art. 177, il quale afferma che:
“I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.”
Questo comma lascia al conducente la discrezionalità nell’uso o meno delle cinture di sicurezza, essendo l’art. 172 una delle norme di comportamento. In un certo qual modo dovrebbe togliere ogni dubbio per quanto riguarda il comportamento dell’autista, mentre per l’equipaggio rimane l’interrogativo: “quando si può fare a meno dell’uso delle cinture di sicurezza?”.  In attesa che qualcuno (quasi sempre la Corte di Cassazione) risponda a questa domanda, ma soprattutto per una questione di sicurezza personale, può ritenersi decisamente più prudente optare per l’uso totale di tali dispositivi di ritenuta.

Potremmo chiederci se l ’uso della cintura di sicurezza ci impedisca di fare il nostro lavoro. Oppure, viceversa, pensare a quale vantaggio può portare il non indossarla. A nostro avviso non porta nessun vantaggio. Nessun autista di ambulanza deve scendere al volo, non indossa armi, la cui estrazione rapida potrebbe essere compromessa dalla cintura ; in compenso il non indossarla espone a un grave rischio per la salute, a una potenziale compromissione del servizio, e non ultimo, anche se in servizio di emergenza, al rischio di incorrere in sanzioni civili e penali in caso di incidente per il mancato rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

Per quel che riguarda la sicurezza nel vano sanitario (e non solo) nell’espletamento di un servizio di emergenza, invito a leggere un interessantissimo artico scritto da un infermiere del 118 di Pistoia, Roberto del Giudice, intitolato “Viaggiamo sicuri in ambulanza?”, al seguente link: http://www.emergency-live.com/it/equipaggiamenti/viaggiamo-sicuri-in-ambulanza/.

“Nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.” Dovrebbe essere un dogma, da ripetere come un mantra sempre, quando si è alla guida di un’ambulanza, in particolare quando si è in emergenza; infatti, se è pur vero che in emergenza si è autorizzati a non osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, è anche vero che in caso di incidente anche banale con feriti lievi, per l’autista potrebbe scattare comunque un fermo amministrativo fino ad accertamento conclusivo, per non parlare dello stress che questo porterebbe; ricordiamoci che in strada non ci siamo solo noi.

In conclusione vorrei aggiungere che siamo ben consci che alcune dotazioni di sicurezza devono essere migliorate, e stiamo lavorando per fare in modo che i mezzi a nostra disposizione siano sempre più sicuri, a partire dalle dotazioni della casa madre e fino alla trasformazione dell’allestitore.

D’altra parte in qualità di lavoratori abbiamo obblighi ben precisi, quali il rispetto del codice della strada e delle leggi, la lettura dei manuali d’uso, ecc..; in realtà non sempre questo avviene, e i motivi sono molteplici, come ad esempio il fidarsi dei colleghi più “esperti” (che invece a volte insegnano cose sbagliate) o il provare un materiale senza essere prima stati formati.

Altre volte ci si fossilizza nelle cattive abitudini, le leggi cambiano, il materiale cambia, si evolve, si perfeziona, le stesse ambulanze sono più complicate, hanno più elettronica e, a dispetto di tutto questo, non si ha voglia di aggiornarsi; tutto ciò può esporre il lavoratore a errori e leggerezze che possono portare anche conseguenze serie, tipo l’uso scorretto del nostro strumento primario, la barella, che può portare anche a danni seri e persino alla morte del paziente.
La conoscenza sicuramente fa sì che il rischio diminuisca ed è una maggiore tutela in caso di incidente (in quanto comunque il rischio zero non esiste).
L’ignoranza, anche se in buona fede, non ha scuse di fronte alla legge

“È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario essere” (Alberto Hurtado)
Cito questa frase, come conclusione di tutto, perché non ho la pretesa di insegnare a nessuno, ma ho la speranza di educare il più possibile, e aiutare chi come me fa questo stupendo lavoro, nonostante tutte le difficoltà che incontriamo ogni giorno.

Davide Maurizzi
– Autista Soccorritore