La preziosità del bene salute, quale elemento fondamentale per garantire un buon livello di qualità di vita individuale e collettiva, è da sempre, al pari di qualsiasi altro valore fondamentale del singolo, oggetto di una particolare attenzione anche da parte della Costituente che si è preoccupata di contemplarne la tutela, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, a livello di legge fondamentale dello Stato.

L’art. 32 della Costituzione recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo……”.

E’ pertanto da questo cardine che deriva, quale naturale ed obbligatoria conseguenza giuridica, la complessità del dettato normativo in materia la cui vastità (che rischierebbe di fare del bene salute un valore astratto) impegna grandi istituzioni e complessi sistemi, ma nel contempo pone anche responsabilità individuali che conferiscono, insieme ad altri elementi, concretezza all’astratto concetto costituzionale di tutela. Commentiamo un esempio.

La legge ed ancor più la morale dovrebbero insegnare ad ogni individuo che prestare soccorso è un dovere del cittadino. Ciò con criteri più severi e di maggior responsabilità se il dovere incombe in capo ad un medico. Riscontrato un malore, un incidente o una qualsivoglia altra fattispecie che necessita di soccorso, è obbligo del singolo intervenire. Il soccorso dunque, oltre ad essere un obbligo morale, è un dovere medico-legale e deontologico il cui mancato esercizio configura un’ipotesi di reato, penalmente definita omissione di soccorso, punibile con la reclusione; opera l’aggravamento della pena qualora dal mancato soccorso derivasse un peggioramento della situazione o il decesso dell’infortunato.

Il Codice Penale (c.p.), al Libro secondo: “Dei delitti in particolare” -Titolo XII: “Dei delitti contro la persona”- ex art. 593, prevede che commette reato “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione o con la multa.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Occorre però tenere presente che ogni volta che il soccorso viene prestato direttamente dal singolo cittadino, in capo al quale incombe ex lege l’obbligo di intervento, il soccorritore lo fa a suo rischio e pericolo.

Vale a dire che il soccorritore deve preoccuparsi di proteggere la propria incolumità e di assumersi anche la responsabilità dell’intervento che compie. Se il soccorso prestato, come sopra accennato, determinasse un peggioramento delle condizioni o un decesso, il soccorritore incorrerebbe nei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o ancora più grave di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Il termine “colposo” indica una non volontarietà della conseguenza negativa, di cui tuttavia l’autore è responsabile (ex Lex Aquilia) per negligenza o imperizia.

In considerazione di ciò, qualora non sussista una certa esperienza e preparazione, è bene non intervenire direttamente. La teoria è confermata dall’interpretazione, anche giurisprudenziale, del dettato del codice penale secondo cui il cittadino non è obbligato ad intervenire direttamente, soprattutto se non è esperto, ma ha il dovere, la cui omissione abbiamo visto essere penalmente perseguibile, di avvertire le autorità predisposte, quali l’intervento per le emergenze sanitarie attraverso il 118, il numero di pronto intervento 113, i carabinieri, i vigili del fuoco, il servizio ambulanze, il medico, e così via.

L’art. 54 c.p., tuttavia, attenua i rischi sopraccitati, stabilendo che non è punibile, se opera in stato di necessità, chi provoca un peggioramento o un decesso dell’infortunato.

In altre parole, se l’infortunato è in grave pericolo e non è possibile agire altrimenti, anche un soccorso maldestro o un tentativo di soccorso è preferibile al lasciare l’infortunato a se stesso. Naturalmente il rilievo atto ad accertare la sussistenza dello stato necessità è assolutamente da condurre caso per caso e non costituisce pertanto in giurisprudenza un parametro predeterminato.

Testualmente, ex art. 54 c.p., “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata, risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

L’unica eccezione all’obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè dagli avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.).

Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza.

Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo “un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo” anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso.

L’omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall’essere sprovvisto dell’attrezzatura adatta.

L’art. 7 del Codice Deontologico Medico sancisce il principio per cui “Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica ed adeguata assistenza”.

Nel rispetto del concetto giuridico di soccorso occorre conciliare il concreto svolgimento delle attività di Pronto Soccorso e di Primo Soccorso. Inerentemente alla prima si intendono tutte quelle attività sanitarie complesse che hanno come obiettivo il trattamento di emergenza di uno stato patologico insorto improvvisamente; generalmente tali manovre sono di pertinenza sanitaria. Diversamente per la seconda, il termine Primo Soccorso, si riferisce all’insieme delle manovre di assistenza di base (es. chiamata al 118, massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca …) finalizzate al miglioramento delle condizioni cliniche della persona colta da malore e alla prevenzione delle complicanze senza utilizzo di farmaci o dispositivi medici.

Ma quali sono le conseguenze della violazione delle norme di legge correlate al pronto soccorso ed al primo soccorso? Ecco gli aspetti legali salienti.

E’ necessario fare una premessa per evidenziare come, negli ultimi dieci anni, l’aumento dei casi di responsabilità medica è cresciuto a dismisura, provocando il triplicarsi di controversie giudiziarie. Molteplici sono le cause del fenomeno, ma alcuni fattori scatenanti sono già stati delineati dai dottrinari che hanno individuato tra le più frequenti cause l’aumento delle patologie curate dai sanitari e quindi la correlata evoluzione dei mezzi di cura e diagnosi, l’attività di sensibilizzazione costante delle associazioni a difesa dei diritti del malato, la maggiore presa di coscienza, da parte del cittadino, dei propri diritti e quindi la maggior consapevolezza del valore dei beni “vita” e “salute”, l’allungamento della vita media dell’uomo, la pressione dei mass-media, l’evoluzione del concetto e delle funzioni della responsabilità professionale civile e penale ed infine, purtroppo, anche l’obiettivo pecuniario che, ancor più appetibile in caso di presenza di enti e compagnie assicurative tenute a risarcire il presunto danno a soddisfazione di esigenze economiche, determina l’avvio di procedimenti civili spesso infondati.

Con il termine “responsabilità medica” si intende quell’aspetto di tutela della salute del cittadino in relazione ai rischi cui lo stesso è esposto allorquando si sottopone ad un trattamento sanitario, intendendosi per tale qualunque attività volta a prevenire e curare lo stato che cagiona la sua salute.

Gli obblighi fondamentali a carico del medico sono due: quello di informare il paziente in modo chiaro ed esaustivo sulla natura e sui rischi dell’intervento medico e quello di eseguire una prestazione professionalmente corretta e diligente.

In riferimento all’obbligo di informazione, il fondamento normativo dello stesso si ancora nella Costituzione, quale fonte fondamentale dello Stato italiano nell’ambito della gerarchia normativa, in particolare agli artt. 13 e 32 ed ancora in altre numerose disposizioni normative.

L’obbligo per il medico di informare il paziente preesiste alla conclusione del contratto d’opera professionale. In concreto, il paziente deve essere messo in condizioni di valutare i rischi prevedibili e le alternative praticabili.

La violazione dell’obbligo di completa informazione espone il medico a responsabilità, nell’eventualità di insuccesso dell’intervento.

D’altra parte, come spesso accade in pronto soccorso si configura il caso in cui il trattamento debba essere effettuato sul paziente che versi in stato di incapacità legale o naturale; l’ipotesi favorisce il dibattito sulla rilevanza giuridica ed etica di “direttive anticipate sui trattamenti sanitari” che l’interessato abbia espresso sulle cure mediche a cui essere sottoposto nel futuro, quale sorta di “testamento biologico”.

Il secondo obbligo consiste nell’eseguire la prestazione medica professionalmente corretta e secondo diligenza, vale a dire nel rispetto scrupoloso e zelante delle regole di buona pratica sanitaria, compiendo qualunque attività anche ulteriore, non prevista e resasi necessaria al conseguimento del risultato e, non ultimo, aggiornandosi costantemente per garantire al paziente un trattamento moderno e sicuro. Il medico è colposamente inadempiente quando spende una condotta imprudente, imperita e negligente, ovvero non osserva leggi, regolamenti, ordini o disciplina, sebbene la responsabilità per colpa venga mitigata dall’art. 2236 c.c. (se la prestazione implica problemi tecnici di particolare gravità, il medico non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave).

Nell’ambito di pronto soccorso, informato correttamente il paziente, quando le condizioni dello stesso lo consentono ed eseguito diligentemente l’intervento, il medico ha adempiuto alle obbligazioni che costituiscono il contratto di prestazione d’opera professionale non sussistendo alcun rapporto contrattuale col paziente come diversamente può accadere ad esempio nella prestazione medica di chirurgia plastica per la quale la giurisprudenza prevede che il tipo contrattuale assurga a prestazione di risultato anziché di solo mezzo comportando quindi la duplice bipartizione di responsabilità sia contrattuale (art.1218c.c.) che extracontrattuale(art.2043c.c.).

Siate prudenti (diligenti e fatelo con perizia) quando prestate soccorso!

Autore: Dr.ssa Silvia Giorgi

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