CONFERENZA STATO REGIONI

– Con atto d’intesa Stato-Regioni n. 1, l’11 aprile 1996 vengono approvate le linee guida sul “SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA” (in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992) in cui al paragrafo “Mezzi di soccorso” si stabilisce che, per l’ambulanza di tipo A, di tipo B e Centro Mobile di Rianimazione, l’equipaggio minimo deve essere comprensivo di un Autista Soccorritore.

– Con atto n. 1711 il 22 maggio 2003 la CONFERENZA STATO REGIONI approva : “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” che al comma C dispone >

Non si hanno notizie di operatori con qualifica di “SOCCORRITORE” giuridicamente riconosciuta in Italia.

 

PARLAMENTO

Alla Camera e al Senato, a partire dal 2003, sono state presentate decine di proposte di legge per il riconoscimento dell’Autista Soccorritore; lo stesso Ministro della Salute Fazio, in occasione di una audizione alla XII Commissione del Senato “Igiene e sanità”, si è espresso favorevolmente al riconoscimento del profilo professionale.

Ad oggi non è stato approvato nulla.

 

MINISTERO DELLA SALUTE

Nel “PIANO SANITARIO NAZIONALE 2011-2013” al punto 2.9.3 Rete dell’emergenza urgenza, si precisa che >. Ma quale formazione, chi la può fare, e chi la deve validare, ancora non è chiaro.

 

SINDACATI

Nel CCNL comparto Sanità 2002 – 2005 del 19 aprile 2004 – l’art. 23 comma 7 (Disposizione particolari) modifica la declaratoria della categoria B, livello economico Bs, con riguardo alle funzioni dell’autista di autoambulanza. Con l’inserimento di “tenuto conto – per quest’ultimo – di quanto stabilito nell’Accordo Stato e regioni del 22 maggio 2003” si riconoscono di fatto anche le funzioni di soccorritore agli autisti di autoambulanza.

L’art 18 comma 1 (Nuovi profili) istituisce, anche nel ruolo tecnico, il profilo dell’operatore tecnico specializzato esperto. Pertanto, si apre la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di passaggio in categoria C per gli autisti di autoambulanza che hanno il requisito di cinque anni di attività in categoria Bs, con il profilo di operatore tecnico specializzato esperto autista di autoambulanza.

A ottobre 2009 in un incontro tra Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fpl nazionali e alcuni rappresentanti del Co.E.S. (tra cui CO.E.S. LAZIO) si definisce la bozza di Accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “Individuazione della figura e del profilo professionale dell’autista soccorritore” sulla quale il confronto era avviato da tempo.

Dicembre 2009 – incontro con il ministero della salute, dove si preannuncia la presentazione di una proposta per il profilo professionale dell’autista soccorritore.

Gennaio 2010 – tenuto conto della variegata situazione molto diversificata da regione a regione, Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fpl nazionali presentano, al Ministero della Salute, una proposta di accordo Conferenza Stato e regioni per “Individuazione della figura del profilo professionale dell’autista soccorritore”.

Stiamo in attesa.

 

REGIONI

Il Veneto, il 24 marzo 2004, riesce ad approvare la legge regionale n. 390/04, che individua la figura dell’Autista Soccorritore e relative competenze con percorso formativo di 190 ore.

La legge non è stata bocciata ma nemmeno è stata applicata.

In tante altre Regioni si sono intraprese iniziative simili: Lombardia 1999 (120 ore); Marche 2001 (190 ore);

Umbria 2004 (500 ore); Toscana 2004 (95 ore);Abruzzo 2005; Emilia Romagna 2006 (200 ore); Lazio 2004,2007 e 2010 (140 ore); Piemonte 2007 e 2011 (500 ore); Valle d’Aosta 2008 (800 ore) (Annullata dal TAR); Bolzano 2006 (Annullata dal TAR); Puglia 2008 (100 ore); ed altre.

Iniziative mai portate a totale conclusione anche perche spesso non riconosciute dalle istituzioni Nazionali.

IL COLMO DI UNA STORIA … … Italiana…

 

Sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 49 del 1-11-2009 viene pubblicato un

Avviso pubblico finalizzato all’ammissione al corso di Formazione per autista – soccorritore

del servizio di emergenza – urgenza. 130 ore complessive di formazione, articolate: area sanitaria teorico–pratica,

area socio-culturale e istituzionale-legislativa e area tecnica teorico-pratica.

Al corso hanno partecipato:

a) tutti gli autisti dipendenti di Basilicata-Soccorso, per i quali era da intendersi un completamento formativo dovuto;

b) gli autisti che prestavano servizio alle dipendenze di imprese private a cui era affidato il servizio di trasporto infermi ovvero di emergenza/urgenza 118 della Regione Basilicata. Anche per questi era da intendersi un completamento formativo dovuto;

c) aspiranti autisti che, pur non rientrando nelle fattispecie precedenti, possedevano i requisiti minimi per autista di ambulanza.

Il corso è stato finanziato dalla Regione per i candidati di cui al punto a) e al punto b) ed hanno pagato un contributo spese i candidati del punto c).

Il corso è stato espletato e portato a termine con esame finale e grande soddisfazione di tutti i partecipanti.

Iniziativa lodevole che a nostro parere, è il minimo indispensabile e che dovrebbero fare tutte le Regioni.

 

Il 13 novembre 2009 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA ha approvato la Legge Regionale, N. 37 “NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE”

 

IL 18-10-2010 con sentenza n.300/2010 la Corte Costituzionale ha espresso illegittimità costituzionale dell’intera Legge della Regione Basilicata n. 37 del 13 novembre 2009 ritenendo tra l’altro illegittimo che l’Autista di Ambulanza svolga attività di …. Omissis … collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento. … è la goccia che fa traboccare il vaso …. e al danno si aggiunge anche la beffa ….

 

Per internalizzare e regolarizzare il personale che svolge attività di soccorso per il 118 della BASILICATA e integrare la carenza di personale, la Regione bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 30 posti di “Operatore Tecnico Specializzato- autista di autoambulanza (servizio 118) – cat. Bs”

 

Ma visto che attualmente in Italia per svolgere la funzione di “Operatore Tecnico Specializzato- autista di autoambulanza (servizio 118) – cat. Bs” non è obbligatorio nessun titolo specifico, basta la patente B, aver compiuto 21 anni, e 5 anni di esperienza nel corrispondente profilo (non è nemmeno completamente chiaro cosa si intende per corrispondente profilo), al concorso hanno potuto partecipare migliaia di persone, provenienti da tutta l’Europa, dei quali tanti non conoscono la Basilicata e il servizio 118.

Si è creata una situazione in cui potrebbero essere assunte persone che non hanno mai lavorato nel soccorso sanitario e che non conoscono il territorio, e potrebbero perdere il lavoro operatori che da anni svolgono il servizio con capacità ed esperienza, formati con finanziamenti Regionali.

Tutto ciò comporterà spreco di fondi pubblici, difficoltà, delusione e rammarico di lavoratori che da anni contribuiscono ad un servizio importante per la vita e la salute dei cittadini, complicazioni per il servizio in quanto i vincitori di concorso che non hanno partecipato al corso dovranno essere formati, rischi per i cittadini che potrebbero essere soccorsi da nuovi operatori privi di esperienza e con scarsa formazione.

Lo stesso problema in forme diverse è presente anche in quasi tutte le regioni d’Italia.

 

Per quanto tempo continuerà la “STORIA … Italiana…” non si sa, ma considerando che non è una favola ma una triste realtà, si confida in un adeguato chiarimento da parte delle istituzioni, per la dignità e la tutela di tanti lavoratori che, nonostante ciò, continuano ad assicurare un servizio fondamentale per la vita e la salute di tutti cittadini Italiani e di tutti coloro che a qualsiasi titolo si trovano sul territorio (e sul mare) Italiano.

Roma Aprile 2011

 

Autista di Ambulanza dal 1978

Teodosio Galotta