Normative

l’attività di ispettore consiste nel valutare, per quanto riguarda i veicoli di soccorso, la presenza del rispetto delle normative armonizzate vigenti per i mezzi di soccorso UNI EN 1789 e la normativa UNI EN 1865 e soprattutto che il marchio CE sia esposto a dovere.

Tale attività implica un esclusivo vaglio della situazione, che non consente però di imporre gli adeguamenti specifici previsti dalle suddette normative.

In questo operato quindi ci si deve limitare a rilevare lo “stato dell’ arte” e a dispensare, laddove necessario, raccomandazioni (o “forti consigli”) per fare acquisire la conformità all’ interno della cellule sanitarie dei mezzi di soccorso. Queste norme sono state dettate dalla direttiva CEE 93/42, recepita dal Decreto Legislativo 46/97.

In Italia sono quindi in vigore a tutti gli effetti già dal 1999, successivamente ai due anni di adeguamento previsti dall’UE per l’ufficializzazione delle Normative Armonizzate UNI EN.

 

La certificazione

Nello specifico, per quanto riguarda la EN 1789, questa viene normalmente “auto certificata” dagli allestitori di veicoli di soccorso, con dei foglietti su cui si garantisce la totale conformità del mezzo alle norme UNI.

Per la seconda, la UNI EN 1865, la certificazione deve essere invece fornita dai produttori di attrezzature sanitarie, compresa la certificazione CE. Per questi ultimi è da rilevare che solo alcune aziende presenti in Italia garantiscono tutte le omologazioni e certificazioni che tutelano gli operatori e soprattutto i pazienti. Gli adeguamenti alla normativa europea comportano una maggior tutela del paziente, certificata da innumerevoli test biomeccanici e fisiologici ma, quale ispettore, è stato riscontrato in alcune zone del Sud Italia la presenza di numerose realtà in cui sia le locali C.O. 118, che i vari organi sanitari preposti, non recepiscono gli adeguamenti previsti per le attrezzature sanitarie.

Il fatto che tali adeguamenti dei presidi sanitari è per alcuni allestitori un dettaglio “irrilevante”, costituisce un palese fattore di rischio particolarmente elevato per gli operatori del soccorso.

A ciò sembrerebbe contribuire anche la “malafede” di diversi allestitori, che userebbero la carenza d’ informazione negli autisti/soccorritori e nei volontari di queste realtà, per “rifilare” loro attrezzature non conformi o di fine scorta, se non di “importazione parallela”. Presidi che, in questo ultimo caso, pur avendo lo stesso nome degli originali non danno gli stessi standard di garanzia e sicurezza.

Pare quindi che sull’altare dei “buoni margini di profitto a bassi prezzi” vengano sacrificate, senza esitazione, la maggior tutela del paziente e sicurezza degli operatori, come l’ introduzione e la sperimentazione delle nuove tecnologie.

 

Le problematiche assicurative

Quanto sopra riportato purtroppo non è tutto. Parrebbe infatti che, in caso di incidente o infortunio sui mezzi di soccorso alcune compagnie assicurative, spesso promosse in un pacchetto completo, tendano ad occultare l’ effettiva entità di quanto avvenuto. Non di rado, infatti, le perizie verrebbero affrontate da periti di assicurazioni per nulla addestrati o certificati a riscontrare eventuali anomalie presenti nella cellula sanitaria, che è classificata quale presidio di “classe 1”.

È chiaro che la loro perizia non può che limitarsi al riscontro di eventuali rotture o danni strutturali all’abitacolo.

In questo modo la valutazione del sinistro non pone mai in primo piano, come dovrebbe, lo stato e le condizioni del paziente, come era immobilizzato, assicurato alla lettiga, se le attrezzature erano fissate nel modo e nel posto corretto, ecc…

Al contrario, viene valutato per primo il veicolo. quasi fosse quest’ultimo il soggetto da tutelare. In ultima analisi non c’ è un perito specifico preposto a valutare, in caso di sinistro, le ragioni complessive per cui il paziente abbia subito dei danni o addirittura sia deceduto. Ragioni che oltre all’entità dell’incidente potrebbero benissimo comprendere anche un allestimento non conforme della cella sanitaria, un uso non idoneo sul paziente di presidi obsoleti o non conformi o, peggio ancora, in sistemi di fissaggio fatti “in casa”.

Questo stato di cose, purtroppo assai più diffuso di quello che si pensi, presenta anche delle “anomalie”, costituite per lo più da realtà gestite da giovani professionisti, molto motivati e che credono in quello che fanno. Mi risulta siano loro i soli che investono nell’aggiornamento degli istruttori all’uso delle nuove attrezzature; loro che preferiscono qualità e sicurezza al prezzo, avendo anche cura di inserire, all’ interno delle dispense dei corsi di formazione, materiale informativo quali i semplici “manuali d’ istruzioni” dei presidi, che dovrebbero essere sempre a bordo del veicolo.

Nelle piccole associazioni, di volontariato i responsabili ogni due anni vengono destituiti dalla loro carica per problematiche politiche o di altra natura e spesso finiscono il mandato senza intervenire sulle problematiche della sicurezza dimenticandosi che gli operatori spesso non possiedono alcuna istruzione sui rischi che essi stessi corrono o fanno correre ai pazienti, (per esempio in fase di caricamento della barella) ed ancor meno sulle dinamiche relative al trasporto.

Durante le visite ispettive si possono perciò notare barelle in condizioni terribili, risalenti ad oltre 20 anni fa e ciò nonostante, ancora pienamente operative. Nessuno degli utilizzatori risulta a conoscenza del fatto che se, a tali strumenti non viene fatta una revisione almeno biennale dalla casa costruttrice, chi paga in caso di danno sono poi gli utilizzatori stessi.

Il cedimento, per esempio in fase di carico/scarico dei pazienti, di una lettiga non revisionata comporterà, in caso di danni gravi da questi subiti, rivalsa immediata dell’assicurazione sugli operatori.

Per quanto riguarda poi le dinamiche del trasporto, può risultare a rischio il trasporto neonatale con la termoculla, cioè il trasporto di un paziente inerme, appoggiato e non fissato all’interno della termoculla, quindi libero di “fluttuare” e trattenuto da pareti in vetro.

Questo particolare e delicato tipo di trasporto viene solitamente affrontato, quando necessario in questo modo: termoculla adattata e ancorata con sistemi di vincolo ad un pianale in ferro piegato di una barella auto caricante (alcune neppure conformi alla normativa UNI EN 1865). Il tutto risulta fissato con ganci tradizionali a “cricchetto” rivolti verso il senso di marcia e una barretta tra le ruote d’appoggio anteriori “messa dall’allestitore” e fissata con due viti di soli 8 mm di diametro.

Il peso stimato dell’insieme barella, termoculla e piccolo paziente arriva in questo caso complessivamente a 140 kg circa.

Questi 140 kg trasportati a 36 km/h si moltiplicano, per effetto della velocità, per 10 volte, tanto che se si viaggia a 36 km/h l’insieme di cui sopra raggiunge un peso virtuale di circa 1.400 kg.

Se poi si viaggiasse a 72 km/h il peso diventerebbe il quadrato del risultato con gli effetti che ben si possono immaginare.

Queste semplici leggi fisiche inerenti il trasporto vanno comunemente insegnate nei corsi destinati agli operatori del soccorso ed estese a qualsiasi tipo di paziente trasportato.

In questo modo sarà assai più semplice comprendere che le normative UE obbligatorie non sono imposizioni, bensì validi strumenti di tutela dagli effetti devastanti prodotti a livello fisico dalle leggi del moto.

 

Le soluzioni

Come si può vedere la situazione, anche dal punto di vista delle responsabilità dei singoli operatori, è piuttosto grave!

È possibile fare qualcosa solamente costringendo chi di dovere ad investire in formazione ed a recepire gli adeguamenti previsti dalle normative UE vigenti e modi d’uso imposti dalla casa costruttrice.

Si suggerisce, a tal riguardo, di valutare, sul sito del Ministero della Salute, alcuni moduli, tra cui quelli di “incidente” o “mancato incidente”.

Tuttavia il più importante è quello di “non conformità” dei presidi che risultano pericolosi per i soccorritori stessi e soprattutto per i pazienti che la legge obbliga a tutelare.

Il semplice fatto che il marchio CE non sia esposto su un presidio in dotazione è il primo segnale che qualche cosa non quadra.

In questo caso l’ utilizzatore ha l’ obbligo di denunciare il fatto al Ministero della Salute con il “modulo di non conformità per operatori”.

In mancanza di tale denuncia l’utilizzo di presidi medici non conformi comporterà, in caso di incidenti o mancati incidenti, un’ inevitabile ricaduta di responsabilità sugli operatori stessi.

 

Conclusioni

Effettuare la segnalazione significa dunque mettere al corrente della situazione chi è preposto sopra di voi, e ciò equivale a tutelarsi. Tale iniziativa potrebbe risultare determinante per voi in sede di eventuale contenzioso legale.

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