l’ Art. 54. Autoveicoli

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

  1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  1. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente;
  1. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quel lo del conducente;
  1. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
  1. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
  1. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  1. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.

 Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

Omississ…

Per quanto riguarda l’ultimo punto nel nuovo codice alla lettera “G” dell’art 54 (punto 7) possiamo dedurre che:

 

Tutte le persone che non rientrano nella destinazione d’uso e delle attrezzature delle stesse non possono essere in “pratica” trasportate.

Ma questo paragrafo abbraccia sostanzialmente tutto quello che riguarda i veicoli adibiti a trasporti di merce generica prevalentemente in conto proprio e attrezzature (officine mobili, uffici mobili, trasporti di collettame, ecc), dove ovviamente in virtù della legge, il trasporto di persone deve intendersi solo quelle addette alle lavorazioni o all’uso dei materiali – dipendenti della stesse società o consorziati con un legame lavorativo.

Infatti il legislatore quando parla: Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse, suddivide il paragrafo in due distinte locuzioni

Nella prima parte parla di “personale” addetto alle attrezzature e materiali e non di essere umani, – nella seconda parte parla invece di “persone” e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.

(Riferimento a materiali e cose, no a persone trasportare)

E’ da questa lettura che il legislatore intende il paragrafo, riferito ai veicoli ad uso speciale, classificati uso proprio per trasporto di materiali e cose, (AUTOCARRI) di fatto, mai parla di trasporto di persone.

Per le ambulanze il discorso appare diverso poiché molto più particolare, in quanto a mio avviso, il Familiare rientra di diritto nel “ciclo vitale del trasporto specifico del bisognoso” giacché legato gioco forza, da un legame di vincolo e di assistenza specifica.

Teniamo conto che ambulanze sono prevalentemente immatricolate ad uso speciale in conto proprio per trasporto di persone, svolgendo un servizio di utilità pubblica nei confronti di terzi.

Per di più le stesse sono immatricolabili anche per “uso noleggio con conducente” con libera tariffa, e trasporto.

Infatti all’art 203 del regolamento alla lettera h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo, specifica la condizioni della tipologia di trasporto delle ambulanze, ed in questo caso si adotta, e si differenzia l’espressione “trasporto di persone” da “materiali e cose”.

Se cosi non fosse, non si capisce come mai il legislatore abbia voluto sottolineare queste due classificazioni tra materiali – cose/persone, in paragrafi diversi del regolamento C.D.S.

Inoltre leggendo accuratamente quello che D.M 1 settembre 2009 nr.137 (immatricolazioni Ambulanze) osserviamo come nel paragrafo “D” nella quale viene descritta la condizione nella quale un Associazione senza fini di lucro deve operare, ribadisce al plurale come: “che il servizio venga svolto senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati”omiss

In un quadro di collaborazione tra Operatori e paziente diretto al pieno recupero dell’integrità sia fisica e morale del cittadino assume rilievo l’articolo 11 della Carta Europea Dei Diritti del malato che sanzione il “ Diritto di ogni individuo ad evitare quanta più sofferenza possibile in ogni fase della sua malattia”.

A questo diritto corrisponde ovviamente un dovere dell’Equipe Sanitaria di favorire, consentire, non ostacolare, anzi eliminare ogni ostacolo affinché la persona che viene trasportata verso un nosocomio possa ricevere il conforto di una persona almeno, che sia  legata da vincoli di famiglia o di amicizia particolarmente intensa.

In altri termini dobbiamo affermare il personale dell’ambulanza ha l’obbligo, in questo caso concreto, di rendere possibile un contatto tra il trasportato e il familiare per tutto il tempo dell’intervento fino al suo ricovero, al fine di garantire una tranquillità del trasportato reso meno stressante dalla presenza di un viso conosciuto e amato.

Salvo diverse esigenze operative da parte degli Operatori Sanitari, in caso di particolari manovre atte a tutela della vita, che potrebbero in questa circostanza di specie proprio per la particolarità dell’intervento, negare il trasporto del familiare.

Osserviamo che a oggi, un familiare può assistere in sala parto alla nascita del proprio figlio, cosa questa, vietata fino a qualche anno fa.

Ovviamente negando la salita ai familiari (tutti senza distinguo, perché non esiste), si nega anche la possibilità ad un genitore di assistere e accompagnare un proprio figlio minore verso un nosocomio.

 

Se la legge VIETA, vieta sempre, senza diversificazioni.

 

Consideriamo anche, ritornando ai veicoli a uso speciale, che gli autofunebri sono immatricolati nella stessa classificazione delle ambulanze:

Vogliano proibire il diritto del Familiare – Parroco, di accomodarsi sullo stesso per accompagnare il defunto?

Oppure in presenza di un detenuto o di uno psicopatico, vogliamo impedire alle Forze dell’ordine di salire sull’ambulanza perché non rientrano nel ciclo operativo delle attrezzature?

Mi sembra veramente improbabile una lettura diversa, per quanto riguarda il trasporto di accompagnatori e familiari sull’ambulanze.

Premesso quanto sopra, analizzando anche il campo assicurativo, che è sicuramente considerato l’ago della bilancia tra quello che sono gli Operatori Sanitari (Ambulanze), e gli eventuali trasportati (familiari o accompagnatori), posso affermare che generalmente le Compagnie Assicurative in caso d’incidente non “dovrebbero” creare problemi nel risarcimento civilistico in caso di danni a trasportati “accompagnatori”.

In quanto di solito in contatti Assicurativi vengono stipulati in base agli occupanti (di solito 7) senza distinzione di sorta, tra personale abilitato, pazienti e terzi, l’importante che venga riscontrato il pieno uso di tutte le sicurezze (sistemi di ritenuta allacciate), cosa oggi, ancora di poca attinenza.

A differenza dei trasporti riferiti all’art 54 comma “G” (punto 7) (trasporto di cose e materiali su veicoli autocarri) che indica la copertura Assicurativa, solo agli Addetti alla lavorazione dei materiali e all’uso delle attrezzature specifiche, precisando, ed escludendo i non aventi diritto, punto del dibattimento della controversia dei trasportati.

Comunque per garanzia di tutti, il mio parere è prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale, negando di “diritto” il trasporto dei familiari, suggerita da una interpretazione di legge, converrebbe avere piena coscienza Giuridica di quello che andiamo a trasmettere.

Questo, al fine di evitare spiacevoli contestazioni da parte di terzi che, potrebbero sfociare anche in fastidiosi aspetti Giuridico/penali, nei confronti in primis verso gli Autisti/Operatori Sanitari, e successivamente verso l’Associazione.

 

Cordialità

Maurizio Zaccarelli

 

NB.

Un parere, datato 12 febbraio 2009, del Direttore generale dr. Arch. Maurizio Vitelli della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta a un preciso quesito posto dal Presidente dell’A.N.P.AS., riconosceva che in molti casi la presenza di un familiare, oltre a risultare di conforto e rassicurazione del paziente (soprattutto se minore o anziano, o psichicamente compromesso), è da considerarsi quasi assimilabile a quella di un “addetto” con funzioni per taluni versi equiparabili a quelle dei sanitari a bordo.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.emergency-live.com/it/news/parenti-in-ambulanza-cosa-dice-la-norma-e-cosa-fare-in-caso-di-incidente/